LA COSTITUZIONE ITALIANA PARTE 2

STORIA CONTEMPORANEA


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LA COSTITUZIONE ITALIANA 2

 

PARTE II � ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I � Il Parlamento
Sezione I � Le Camere
art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
art. 56. La Camera dei deputati � eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati � di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di et�.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall�ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei pi� alti resti.
art. 57. Il Senato della Repubblica � eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi � di trecentoquindici.
Nessuna Regione pu� avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d�Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall�ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei pi� alti resti.
art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di et�.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
art. 59. � senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi � stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica pu� nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non pu� essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finch� non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio o di ottobre.
Ciascuna Camera pu� essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, � convocata di diritto anche l�altra.
art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l�Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l�Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non � presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilit� e di incompatibilit� con l�ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno pu� appartenere contemporaneamente alle due Camere.
art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilit� e di incompatibilit�.
art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
art. 68. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell�esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento pu� essere sottoposto a procedimento penale; n� pu� essere arrestato, o altrimenti privato della libert� personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell�atto di commettere un delitto per il quale � obbligatorio il mandato o l�ordine di cattura.
Eguale autorizzazione � richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennit� stabilita dalla legge.
Sezione II � La formazione delle leggi
art. 70. La funzione legislativa � esercitata collettivamente dalle due Camere.
art. 71. L�iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l�iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera �, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l�approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali � dichiarata l�urgenza.
Pu� altres� stabilire in quali casi e forme l�esame e l�approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge � rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicit� dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera � sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall�approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l�urgenza, la legge � promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, pu� con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
art. 75. � indetto referendum popolare per deliberare l�abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non � ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum � approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se � raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalit� di attuazione del referendum.
art. 76. L�esercizio della funzione legislativa non pu� essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
art. 77. Il Governo non pu�, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessit� e d�urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilit�, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall�inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
art. 78. Le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari.
art. 79. L�amnistia e l�indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.
art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L�esercizio provvisorio del bilancio non pu� essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
art. 82. Ciascuna Camera pu� disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d�inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell�autorit� giudiziaria.
Titolo II � Il Presidente della Repubblica
art. 83. Il Presidente della Repubblica � eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All�elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d�Aosta ha un solo delegato.
L�elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell�assemblea. Dopo il terzo scrutinio � sufficiente la maggioranza assoluta.
art. 84. Pu� essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i cinquanta anni di et� e goda dei diritti civili e politici.
L�ufficio di Presidente della Repubblica � incompatibile con qualsiasi altra carica.
L�assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
art. 85. Il Presidente della Repubblica � eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l�elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l�elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
art. 87. Il Presidente della Repubblica � il capo dello Stato e rappresenta l�unit� nazionale.
Pu� inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l�autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Pu� concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
art. 88. Il Presidente della Repubblica pu�, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non pu� esercitare tale facolt� negli ultimi sei mesi del suo mandato.
art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica � valido se non � controfirmato dai ministri proponenti che n� assumono la responsabilit�.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
art. 90. Il Presidente della Repubblica non � responsabile degli atti compiuti nell�esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi � messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedelt� alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Titolo III � Il Governo
Sezione I � Il Consiglio dei ministri
art. 92. Il Governo della Repubblica � composta del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d�entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non pu� essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne � responsabile. Mantiene l�unit� di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l�attivit� dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all�ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l�organizzazione dei ministeri.
art. 96. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell�esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II � La Pubblica Amministrazione
art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l�imparzialit� dell�amministrazione.
Nell�ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilit� proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
art. 98. I pubblici impiegati sono a servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianit�.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d�iscriversi ai partiti politici per i magistrati i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all�estero.
Sezione III � Gli organi ausiliari
art. 99. Il Consiglio nazionale dell�economia e del lavoro � composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
� organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l�iniziativa legislativa e pu� contribuire all�elaborazione della legislazione economica e sociale secondi i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
art. 100. Il Consiglio di Stato � organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell�amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimit� sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge; al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l�indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
Titolo IV � La Magistratura
Sezione I � Ordinamento giurisdizionale
art. 101. La giustizia � amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
art. 102. La funzione giurisdizionale � esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull�ordinamento iudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all�amministrazione della giustizia.
art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilit� pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.
art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura � presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di universit� in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio:
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finch� sono in carica, essere iscritti negli albi professionali n� far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell�ordinamento giudiziario; le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti; le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull�ordinamento giudiziario pu� ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all�ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di universit� in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d�esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio n� destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall�ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il ministro della giustizia ha facolt� di promuovere l�azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversit� di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull�ordinamento giudiziario.
art. 108. Le norme sull�ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l�indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all�amministrazione della giustizia.
art. 109. L�autorit� giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al ministro della giustizia l�organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II � Norme sulla giurisdizione
art. 111. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libert� personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, � sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si pu� derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione � ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 112. Il pubblico ministero ha l�obbligo di esercitare l�azione penale.
art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione � sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non pu� essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Titolo V � Le Regioni, Le Province, i Comuni
art. 114. La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.
art. 115. Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d�Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
art. 117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprech� le norme stesse non siano in contrasto con l�interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tranvie e linee automobilistiche d�interesse regionale;
- viabilit�, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
art. 118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato pu� con legge delegare alla Regione l�esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
art. 119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalit� stabilite con legge della Repubblica.
art. 120. La Regione non pu� istituire dazi d�importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non pu� adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non pu� limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potest� legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Pu� fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale � l�organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi, alle istruzioni del Governo centrale.
art. 122. Il sistema d�elezione, il numero e i casi di ineleggibilit� e di incompatibilit� dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno pu� appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell�esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.
art. 123. Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all�organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l�esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto � deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed � approvato con legge della Repubblica.
art. 124. Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
art. 125. Il controllo di legittimit� sugli atti amministrativi della Regione � esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge pu� in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l�ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
art. 126. Il Consiglio regionale pu� essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all�invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Pu� essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilit� di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Pu� essere altres� sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento � disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento � nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all�ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
art. 127. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale � comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge � promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge � dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l�entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l�apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica pu�, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimit� davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
art. 128. Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell�ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
art. 129. Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
art. 130. Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimit� sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge pu� essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Valle d�Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
art. 132. Si pu� con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si pu�, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un�altra.
art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l�istituzione di nuove Province nell�ambito d�una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, pu� con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Titolo VI � Garanzie costituzionali
Sezione I � La Corte costituzionale
art. 134. La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimit� costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
art. 135. La Corte costituzionale � composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universit� in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d�esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall�esercizio delle funzioni.
La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed � rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall�ufficio di giudice.
L�ufficio di giudice della Corte � incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio Regionale, con l�esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l�eleggibilit� a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalit� stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
art. 136. Quando la Corte dichiara l�illegittimit� costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte � pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinch�, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilit� dei giudizi di legittimit� costituzionale, e le garanzie d�indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non � ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II � Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non � promulgata, se non � approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge � stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
art. 139. La forma repubblicana non pu� essere oggetto di revisione costituzionale.

 

 

 



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