LA COSTITUZIONE ITALIANA

STORIA CONTEMPORANEA


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LA COSTITUZIONE ITALIANA

 

COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(testo integrale)
PRINCIPI FONDAMENTALI
art. 1. L�Italia � una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranit� appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell�uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit�, e richiede l�adempimento dei doveri inderogabili di solidariet� politica, economica e sociale.
art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignit� sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
� compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert� e l�eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l�effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all�organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilit� e la propria scelta, un�attivit� o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societ�.
art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il pi� ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell�autonomia e del decentramento.
art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l�ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
art. 10. L�ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero � regolata dalla legge in conformit� delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l�effettivo esercizio delle libert� democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d�asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non � ammessa l�estradizione dello straniero per reati politici.
art. 11. L�Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libert� degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parit� con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranit� necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
art. 12. La bandiera della Repubblica � il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I � DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo I � Rapporti civili
art. 13. La libert� personale � inviolabile.
Non � ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, n� qualsiasi altra restrizione della libert� personale, se non per atto motivato dell�autorit� giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessit� ed urgenza indicati tassativamente dalla legge, l�autorit� di pubblica sicurezza pu� adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro quarantotto ore all�autorit� giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
� punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libert�.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
art. 14. Il domicilio � inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libert� personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanit� e di incolumit� pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
art. 15. La libert� e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione pu� avvenire soltanto per atto motivato dell�autorit� giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
art. 16. Ogni cittadino pu� circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanit� o di sicurezza. Nessuna restrizione pu� essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino � libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz�armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non � richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorit�, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumit� pubblica.
art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purch� non si tratti di riti contrari al buon costume.
art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d�una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, n� di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacit� giuridica e ogni forma di attivit�.
art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non pu� essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si pu� procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell�autorit� giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l�indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell�autorit� giudiziaria, il sequestro della stampa periodica pu� essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all�autorit� giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d�ogni effetto.
La legge pu� stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
art. 22. Nessuno pu� essere privato, per motivi politici, della capacit� giuridica, della cittadinanza, del nome.
art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale pu� essere imposta se non in base alla legge.
art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa � diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
art. 25. Nessuno pu� essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.Nessuno pu� essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno pu� essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
art. 26. L�estradizione del cittadino pu� essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non pu� in alcun caso essere ammessa per reati politici.
art. 27. La responsabilit� penale � personale.
L�imputato non � considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit� e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non � ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilit� civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Titolo II � Rapporti etico-sociali
art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societ� naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio � ordinato sull�eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell�unit� familiare.
art. 30. � dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacit� dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternit�.
art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l�adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternit�, l�infanzia e la giovent�, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell�individuo e interesse della collettivit�, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno pu� essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non pu� in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
art. 33. L�arte e la scienza sono libere e libero ne � l�insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull�istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parit�, deve assicurare ad esse piena libert� e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
� prescritto un esame di Stato per l�ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l�abilitazione all�esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universit� ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
art. 34. La scuola � aperta a tutti. L�istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, � obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi pi� alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devano essere attribuite per concorso.
Titolo III � Rapporti economici
art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l�elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libert� di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell�interesse generale, e tutela il lavoro italiano all�estero.
art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantit� e qualit� del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a s� e alla famiglia un�esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa � stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non pu� rinunziarvi.
art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parit� di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l�adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di et� per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parit� di lavoro, il diritto alla parit� di retribuzione.
art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all�assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidit� e vecchiaia disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all�educazione e all�avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L�assistenza privata � libera.
art. 39. L�organizzazione sindacale � libera.
Ai sindacati non pu� essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
� condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalit� giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell�ambito delle leggi che lo regolano.
art. 41. L�iniziativa economica privata � libera.
Non pu� svolgersi in contrasto con l�utilit� sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert�, alla dignit� umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perch� l�attivit� economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
art. 42. La propriet� � pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La propriet� privata � riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La propriet� privata pu� essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredit�.
art. 43. A fini di utilit� generale la legge pu� riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunit� di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla propriet� terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unit� produttive; aiuta la piccola e la media propriet�.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualit� e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l�incremento con i mezzi pi� idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalit�.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell�artigianato.
art. 46. Ai fini dell�elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l�esercizio del credito.
Favorisce l�accesso del risparmio popolare alla propriet� dell�abitazione, alla propriet� diretta coltivatrice e al diritto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Titolo IV � Rapporti politici
art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore et�.
Il voto � personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio � dovere civico.
Il diritto di voto non pu� essere limitato se non per incapacit� civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnit� morale indicati dalla legge.
art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessit�.
art. 51. Tutti i cittadini dell�uno o dell�altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge pu�, per l�ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi � chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
art. 52. La difesa della Patria � sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare � obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, n� l�esercizio dei diritti politici.
L�ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacit� contributiva.
Il sistema tributario � informato a criteri di progressivit�.
art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

 

 

 



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