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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
art. I. Con l�entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello
Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il
titolo.
art. II. Se alla data dell�elezione del Presidente della Repubblica non sono
costituiti tutti i Consigli Regionali, partecipano all�elezione soltanto i
componenti delle due Camere.
art. III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell�Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all�Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altres� senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si pu� rinunciare prima della firma del
decreto di nomina. L�accettazione della candidatura alle elezioni politiche
implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
art. IV. Per la prima elezione del Senato il Molise � considerato come Regione a
s� stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua
popolazione.
art. V. La disposizione dell�articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne
i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di
legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
art. VI. Entro cinque anni dall�entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti,
salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei
tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
tribunale supremo militare in relazione all�articolo 111.
art. VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull�ordinamento
giudiziario in conformit� con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell�ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell�articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle
norme preesistenti all�entrata in vigore della Costituzione.
I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della
Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica
dodici anni.
art. VIII. Le elezioni dei Consigli Regionali � degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall�entrata in vigore
della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l�esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e
dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso
necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni
devono, tranne che in casi di necessit�, trarre il proprio personale da quello
dello Stato e degli enti locali.
art. IX. La Repubblica, entro tre anni dall�entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla
competenza legislativa attribuita alle Regioni.
art. X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all�articolo 116, si
applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda,
ferma restando la tutela delle minoranze linguisti che in conformit� con
l�articolo 6.
art. XI. Fino a cinque anni dall�entrata in vigore della Costituzione si
possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell�elenco di cui all�articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell�art. 132, fermo rimanendo tuttavia l�obbligo di
sentire le popolazioni interessate.
art. XII. � vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
partito fascista.
In deroga all�articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee
al diritto di voto e all�eleggibilit� per i capi responsabili del regime
fascista.
art. XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non
possono ricoprire uffici pubblici n� cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono
vietati l�ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano
avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
art. XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte
del nome.
L�ordine mauriziano � conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
stabiliti dalla legge.
La legge regola a soppressione della Consulta araldica.
art. XV. Con l�entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in
legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull�ordinamento provvisorio dello Stato.
art. XVI. Entro un anno dall�entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali
che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
art. XVII. L�assemblea Costituente sar� convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per l�elezione del Senato
della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l�Assemblea Costituente pu�
essere convocata, quando vi sia necessit� di deliberare nelle materie attribuite
alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e
secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle
legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con
eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di
risposta scritta.
L�Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente
articolo, � convocata dal suo presidente su richiesta motivata del Governo o di
almeno duecento deputati.
art. XVIII. La presente Costituzione � promulgata al Capo provvisorio dello
Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell�Assemblea
Costituente, ed entra in vigore il 1� gennaio 1948.
Il testo della Costituzione � depositato nella sala comunale di ciascun Comune
della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l�anno 1948, affinch�
ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sar� inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovr� essere fedelmente osservata come legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.