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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
art. I. Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello
Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il
titolo.
art. II. Se alla data dell’elezione del Presidente della Repubblica non sono
costituiti tutti i Consigli Regionali, partecipano all’elezione soltanto i
componenti delle due Camere.
art. III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del
decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche
implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
art. IV. Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a
sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua
popolazione.
art. V. La disposizione dell’articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne
i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di
legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
art. VI. Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti,
salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei
tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.
art. VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle
norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della
Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica
dodici anni.
art. VIII. Le elezioni dei Consigli Regionali è degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore
della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e
dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso
necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni
devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello
dello Stato e degli enti locali.
art. IX. La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla
competenza legislativa attribuita alle Regioni.
art. X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’articolo 116, si
applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda,
ferma restando la tutela delle minoranze linguisti che in conformità con
l’articolo 6.
art. XI. Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si
possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell’elenco di cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell’art. 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di
sentire le popolazioni interessate.
art. XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee
al diritto di voto e all’eleggibilità per i capi responsabili del regime
fascista.
art. XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non
possono ricoprire uffici pubblici n‚ cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono
vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano
avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
art. XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte
del nome.
L’ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
stabiliti dalla legge.
La legge regola a soppressione della Consulta araldica.
art. XV. Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in
legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
art. XVI. Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali
che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
art. XVII. L’assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per l’elezione del Senato
della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può
essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite
alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e
secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle
legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con
eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di
risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente
articolo, è convocata dal suo presidente su richiesta motivata del Governo o di
almeno duecento deputati.
art. XVIII. La presente Costituzione è promulgata al Capo provvisorio dello
Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea
Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune
della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché‚
ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.