LA COSTITUZIONE ITALIANA PARTE 3

STORIA CONTEMPORANEA


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LA COSTITUZIONE ITALIANA 3

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
art. I. Con l�entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
art. II. Se alla data dell�elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli Regionali, partecipano all�elezione soltanto i componenti delle due Camere.
art. III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell�Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all�Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altres� senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si pu� rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L�accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
art. IV. Per la prima elezione del Senato il Molise � considerato come Regione a s� stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
art. V. La disposizione dell�articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
art. VI. Entro cinque anni dall�entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del tribunale supremo militare in relazione all�articolo 111.
art. VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull�ordinamento giudiziario in conformit� con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell�ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell�articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all�entrata in vigore della Costituzione.
I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.
art. VIII. Le elezioni dei Consigli Regionali � degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall�entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l�esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessit�, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
art. IX. La Repubblica, entro tre anni dall�entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
art. X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all�articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguisti che in conformit� con l�articolo 6.
art. XI. Fino a cinque anni dall�entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell�elenco di cui all�articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell�art. 132, fermo rimanendo tuttavia l�obbligo di sentire le popolazioni interessate.
art. XII. � vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all�articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e all�eleggibilit� per i capi responsabili del regime fascista.
art. XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici n� cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l�ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
art. XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.
L�ordine mauriziano � conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola a soppressione della Consulta araldica.
art. XV. Con l�entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull�ordinamento provvisorio dello Stato.
art. XVI. Entro un anno dall�entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
art. XVII. L�assemblea Costituente sar� convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per l�elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l�Assemblea Costituente pu� essere convocata, quando vi sia necessit� di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L�Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, � convocata dal suo presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
art. XVIII. La presente Costituzione � promulgata al Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell�Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1� gennaio 1948.
Il testo della Costituzione � depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l�anno 1948, affinch� ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sar� inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovr� essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

 

 

 



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