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PARTE II � ORDINAMENTO DELLA
REPUBBLICA
Titolo I � Il Parlamento
Sezione I � Le Camere
art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione.
art. 56. La Camera dei deputati � eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati � di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di et�.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall�ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei pi�
alti resti.
art. 57. Il Senato della Repubblica � eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi � di trecentoquindici.
Nessuna Regione pu� avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d�Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall�ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e
dei pi� alti resti.
art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori
che hanno superato il venticinquesimo anno di et�.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
art. 59. � senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi � stato Presidente
della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica pu� nominare senatori a vita cinque cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per
cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non pu� essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla
fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno
dalle elezioni.
Finch� non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio o di ottobre.
Ciascuna Camera pu� essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, � convocata di diritto anche
l�altra.
art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l�Ufficio
di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l�Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non �
presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono.
art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilit� e di incompatibilit� con
l�ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno pu� appartenere contemporaneamente alle due Camere.
art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilit� e di incompatibilit�.
art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.
art. 68. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni
espresse e i voti dati nell�esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento pu� essere sottoposto a procedimento penale; n� pu� essere arrestato,
o altrimenti privato della libert� personale, o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, salvo che sia colto nell�atto di commettere un delitto
per il quale � obbligatorio il mandato o l�ordine di cattura.
Eguale autorizzazione � richiesta per trarre in arresto o mantenere in
detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche
irrevocabile.
art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennit� stabilita dalla legge.
Sezione II � La formazione delle leggi
art. 70. La funzione legislativa � esercitata collettivamente dalle due Camere.
art. 71. L�iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l�iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera �, secondo le norme del
suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l�approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali � dichiarata l�urgenza.
Pu� altres� stabilire in quali casi e forme l�esame e l�approvazione dei disegni
di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al
momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge � rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicit� dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera �
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e
per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall�approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l�urgenza, la legge � promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, pu� con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
art. 75. � indetto referendum popolare per deliberare l�abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non � ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e
di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere
la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum � approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto, e se � raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalit� di attuazione del referendum.
art. 76. L�esercizio della funzione legislativa non pu� essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.
art. 77. Il Governo non pu�, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessit� e d�urgenza, il Governo adotta, sotto
la sua responsabilit�, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte,
sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall�inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
art. 78. Le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i
poteri necessari.
art. 79. L�amnistia e l�indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su
legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di
delegazione.
art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o
importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di
leggi.
art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L�esercizio provvisorio del bilancio non pu� essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi
e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
art. 82. Ciascuna Camera pu� disporre inchieste su materie di pubblico
interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d�inchiesta procede
alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell�autorit� giudiziaria.
Titolo II � Il Presidente della Repubblica
art. 83. Il Presidente della Repubblica � eletto dal Parlamento in seduta comune
dei suoi membri.
All�elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d�Aosta ha un solo delegato.
L�elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi dell�assemblea. Dopo il terzo scrutinio � sufficiente
la maggioranza assoluta.
art. 84. Pu� essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto i cinquanta anni di et� e goda dei diritti civili e politici.
L�ufficio di Presidente della Repubblica � incompatibile con qualsiasi altra
carica.
L�assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
art. 85. Il Presidente della Repubblica � eletto per sette anni. Trenta giorni
prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in
seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica.
Se le camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,
l�elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l�elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
art. 87. Il Presidente della Repubblica � il capo dello Stato e rappresenta
l�unit� nazionale.
Pu� inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei
casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l�autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Pu� concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
art. 88. Il Presidente della Repubblica pu�, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non pu� esercitare tale facolt� negli ultimi sei mesi del suo mandato.
art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica � valido se non �
controfirmato dai ministri proponenti che n� assumono la responsabilit�.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
art. 90. Il Presidente della Repubblica non � responsabile degli atti compiuti
nell�esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali casi � messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedelt� alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Titolo III � Il Governo
Sezione I � Il Consiglio dei ministri
art. 92. Il Governo della Repubblica � composta del Presidente del Consiglio e
dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri
e, su proposta di questo, i ministri.
art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di
assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica.
art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata
per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d�entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non pu� essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale
del Governo e ne � responsabile. Mantiene l�unit� di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l�attivit� dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all�ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l�organizzazione dei ministeri.
art. 96. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell�esercizio delle
loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato
della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con
legge costituzionale.
Sezione II � La Pubblica Amministrazione
art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo che siano assicurati il buon andamento e l�imparzialit�
dell�amministrazione.
Nell�ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilit� proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo
i casi stabiliti dalla legge.
art. 98. I pubblici impiegati sono a servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianit�.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d�iscriversi ai partiti
politici per i magistrati i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all�estero.
Sezione III � Gli organi ausiliari
art. 99. Il Consiglio nazionale dell�economia e del lavoro � composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive
in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
� organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l�iniziativa legislativa e pu� contribuire all�elaborazione della
legislazione economica e sociale secondi i principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
art. 100. Il Consiglio di Stato � organo di consulenza giuridico-amministrativa
e di tutela della giustizia nell�amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimit� sugli atti
del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge; al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l�indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di
fronte al Governo.
Titolo IV � La Magistratura
Sezione I � Ordinamento giurisdizionale
art. 101. La giustizia � amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
art. 102. La funzione giurisdizionale � esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull�ordinamento iudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all�amministrazione della giustizia.
art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa
hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione
degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche
dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilit� pubblica e
nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze Armate.
art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni
altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura � presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari
tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in
seduta comune tra professori ordinari di universit� in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio:
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finch� sono in carica, essere iscritti negli albi professionali n�
far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell�ordinamento giudiziario; le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti;
le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge
sull�ordinamento giudiziario pu� ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all�ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di universit� in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni d�esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi
dal servizio n� destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall�ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il ministro della giustizia ha facolt� di promuovere l�azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversit� di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull�ordinamento giudiziario.
art. 108. Le norme sull�ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge.
La legge assicura l�indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all�amministrazione della giustizia.
art. 109. L�autorit� giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al ministro della giustizia l�organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia.
Sezione II � Norme sulla giurisdizione
art. 111. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libert� personale, pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, � sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si pu� derogare a tale norma soltanto per le
sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione � ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 112. Il pubblico ministero ha l�obbligo di esercitare l�azione penale.
art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione � sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non pu� essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti
della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
Titolo V � Le Regioni, Le Province, i Comuni
art. 114. La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.
art. 115. Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e
funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia
Giulia e alla Valle d�Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
art. 117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprech� le norme
stesse non siano in contrasto con l�interesse nazionale e con quello di altre
Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tranvie e linee automobilistiche d�interesse regionale;
- viabilit�, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione.
art. 118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie
elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente
locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle
Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato pu� con legge delegare alla Regione l�esercizio di altre funzioni
amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
art. 119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello
Stato, delle Province e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in
relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro
funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalit� stabilite con
legge della Repubblica.
art. 120. La Regione non pu� istituire dazi d�importazione o esportazione o
transito fra le Regioni.
Non pu� adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non pu� limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potest� legislative e regolamentari
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi. Pu� fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale � l�organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi, alle istruzioni del Governo centrale.
art. 122. Il sistema d�elezione, il numero e i casi di ineleggibilit� e di
incompatibilit� dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della
Repubblica.
Nessuno pu� appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una
delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i
propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell�esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i
suoi componenti.
art. 123. Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e
con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all�organizzazione
interna della Regione. Lo statuto regola l�esercizio del diritto di iniziativa e
del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto � deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ed � approvato con legge della Repubblica.
art. 124. Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione,
sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina
con quelle esercitate dalla Regione.
art. 125. Il controllo di legittimit� sugli atti amministrativi della Regione �
esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica. La legge pu� in determinati casi ammettere
il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata,
il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l�ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
art. 126. Il Consiglio regionale pu� essere sciolto, quando compia atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all�invito del
Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi
atti o violazioni.
Pu� essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilit� di formare una
maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Pu� essere altres� sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento � disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica,
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento � nominata una Commissione di tre cittadini
eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e
provvede all�ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti
improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
art. 127. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale � comunicata al
Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve
vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge � promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in
vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge �
dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo
consente, la promulgazione e l�entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal
Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli
interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio
regionale nel termine fissato per l�apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica pu�, nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimit� davanti alla Corte
costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle
Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
art. 128. Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell�ambito dei principi
fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
art. 129. Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento
statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con
funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
art. 130. Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della
Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimit�
sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge pu� essere esercitato il controllo di merito,
nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro
deliberazione.
art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Valle d�Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia
Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi;
Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
art. 132. Si pu� con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un
minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la
proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.
Si pu�, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una regione ed aggregati ad un�altra.
art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l�istituzione di nuove
Province nell�ambito d�una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, pu� con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
Titolo VI � Garanzie costituzionali
Sezione I � La Corte costituzionale
art. 134. La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimit� costituzionale delle leggi e degli
atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato
e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.
art. 135. La Corte costituzionale � composta di quindici giudici nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari
di universit� in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d�esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall�esercizio delle funzioni.
La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge,
il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed � rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di scadenza dall�ufficio di giudice.
L�ufficio di giudice della Corte � incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un Consiglio Regionale, con l�esercizio della professione di
avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre
i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l�eleggibilit� a senatore, che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalit� stabilite per la
nomina dei giudici ordinari.
art. 136. Quando la Corte dichiara l�illegittimit� costituzionale di una norma
di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte � pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli
regionali interessati, affinch�, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali.
art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini
di proponibilit� dei giudizi di legittimit� costituzionale, e le garanzie
d�indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione
e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non � ammessa alcuna
impugnazione.
Sezione II � Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni
ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera
o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non � promulgata, se non � approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge � stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
art. 139. La forma repubblicana non pu� essere oggetto di revisione
costituzionale.